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Legge 25/06/1865 n. 2359Art. 54 Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente deve essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazio- ne degli avvisi giudiziari della provincia. Coloro che hanno ragione da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati nell'art. 51. Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata. Art. 55 Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, ne sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito, d'accordo, il modo di distribuire la indennità, il prefetto, udito il consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto. Art. 56 Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili. Quando per altro le indennità non eccedono la somma di lire 1.000, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge. Art. 57 Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone al- le quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta. Art. 58 I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'artico lo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il pubblico ministe ro. Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta e i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità qualora questa sia determinata da periti nominati dal tribunale a termini dell'art. 32. Art. 59 Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili. Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49. Art. 60 Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fon do a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione. Il prezzo di tali fondi, ove sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33. Art. 61 Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'inseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti. Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendono riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica. Art. 62 Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60. Art. 63 Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dal- l'art. 60 della presente legge. Art. 64 Gl'intraprenditori ed esecutori di una opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre, pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71. Art. 65 La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e del- l'indennità dai medesimi offerta. Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con l'invito di fare nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata. Art. 66 Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fat ta espressa dichiarazione d'accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determinare ad un tempo la durata dell'occupazione. Art. 67 Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia. Art. 68 Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto con Io di tutte le altre valutabili circostanze. Art. 69 Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51. Art. 70 Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse arrecato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell’indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Art. 71 Nei casi di rottura degli argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti (ed i sottoprefetti), previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto (o sottoprefetto) la con cessa autorizzazione. Art. 72 Il prefetto, col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo, stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprie tari dei beni occupati. Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, viene tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente. In quanto al modo ed ai termini per fare l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare delle indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti. Art. 73 Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge. Artt. da 86 a 94 (implicitamente abrogati dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150) Art. 95 Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativi all'acquisto di beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti. Art. 96 Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi. |
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